AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   (Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzato un primo concorso dello Stato nel finanziamento
degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale
collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella
misura di lire 190 miliardi per l'anno 1990.
(( 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di   ))
(( concerto con il Ministro del tesoro, provvede                   ))
(( annualmente a ripartire, con riferimento alla quota di          ))
(( incremento retributivo pro capite del personale dipendente, ))
(( l'importo di lire 190 miliardi di cui al comma 1 in due quote,  ))
(( di cui una destinata alle regioni e alle province autonome di   ))
(( Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria           ))
(( competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in    ))
(( concessione che in gestione governativa, e agli autoservizi di  ))
(( competenza statale.                                             ))
(( 3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al ))
(( comma 2, provvede con propri decreti, adottati di concerto con  ))
(( il Ministro del tesoro:                                         ))
(( a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i         ))
(( rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di     ))
(( Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e    ))
(( provincia autonoma;                                             ))
(( b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda          ))
(( esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di       ))
(( competenza statale.                                             ))